1. La Repubblica italiana promuove la conoscenza e la valorizzazione in Italia e all'estero del patrimonio musicale nazionale di Gioacchino Rossini. A tale fine sono riconosciute di interesse nazionale le iniziative e le manifestazioni realizzate dalla Fondazione «Rossini Opera Festival» (ROF).
2. Il ROF si avvale della collaborazione musicologica della Fondazione Rossini.
1. Per lo svolgimento delle iniziative del ROF e per le strutture nelle quali si svolge la sua attività, il contributo a carico dello Stato in favore del ROF è incrementato di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.